Titolo SECONDO

Art. 71

Ricorsi in materia disciplinare

In vigore dal 26 set 1958
Se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio superiore non è stato proposto ricorso contro le decisioni dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e non sono scaduti i termini previsti nell' del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il ricorso può essere proposto alla sezione disciplinare del nuovo Consiglio superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-09-16;916#art-71

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