Art. 6

In vigore dal 7 mag 1958
Il Ministro per la marina mercantile, quando speciali esigenze lo richiedano, può autorizzare sessioni straordinarie di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, presso le autorità competenti a norma degli articoli 282, 283 e 284 del regolamento predetto, indipendentemente dal numero delle domande presentate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - CASSIANI - GONELLA - TAVIANI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 33. - RELLEVA
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