Art. 6
In vigore dal 7 mag 1958
Il Ministro per la marina mercantile, quando speciali esigenze lo richiedano, può autorizzare sessioni straordinarie di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, presso le autorità competenti a norma degli articoli 282, 283 e 284 del regolamento predetto, indipendentemente dal numero delle domande presentate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - CASSIANI - GONELLA
- TAVIANI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 33. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;368#art-6