Art. 1
In vigore dal 7 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 248, 249, 250, 251, 267, 270, 272, 282, 283 e 284 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, n. 651;
Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti;
Decreta:
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L'espressione "provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale", contenuta negli articoli 248 (ultimo comma), 250 (ultimo comma) e 251 (ultimo comma) del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è soppressa e sostituita dalla seguente: "provenienti dal servizio permanente".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;368#art-1