Art. 3
In vigore dal 7 mag 1958
Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi - ruolo servizi macchina - e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, di cui all'ultimo comma dell'art. 267 del regolamento citato, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina anche se siano già trascorsi cinque anni dalla cessazione del servizio di carriera, purchè dimostrino di aver prestato servizio nei ruoli della marina mercantile, dopo l'invio in congedo, con titolo non inferiore a quello di "macchinista navale in secondo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;368#art-3