Art. 2

In vigore dal 7 mag 1958
L'art. 249 del regolamento suddetto è così modificato: "I capitani di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila, tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso. Al capitano superiore di lungo corso è riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle ventimila tonnellate, che abbiano una velocità superiore alle venticinque miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate. Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo può essere affidato a capitani di lungo corso".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;368#art-2

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