Art. 4
In vigore dal 7 mag 1958
Al n. 4 dell'art. 270 del suddetto regolamento è aggiunto:
"Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione, di eguale durata, in qualità di operaio motorista o di operaio meccanico".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;368#art-4