Art. 5
In vigore dal 7 mag 1958
Il n. 4 dell'art. 272 del citato regolamento è modificato come segue:
"Avere effettuato due anni di navigazione come fuochista e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista, ed avere seguito con esito favorevole un corso teorico pratico della durata di un annuo presso uno degli istituti elencati nell' del decreto Ministeriale 1° agosto 1953, secondo i programmi che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione su piroscafi, di uguale durata, in qualità di capo fuochista o di operaio meccanico".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-14;368#art-5