Art. 7
In vigore dal 12 gen 1958
Per quanto non stabilito nel presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni relative ai pubblici concorsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 129. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1220#art-7