Art. 7

In vigore dal 12 gen 1958
Per quanto non stabilito nel presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni relative ai pubblici concorsi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 129. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1220#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo