Art. 4

In vigore dal 12 gen 1958
Le due prove pratiche consistono in: a) lettura estemporanea al pianoforte di un brano di partitura classica per orchestra e di un brano di partitura per banda o di un brano di musica per i strumenti a fiato, scelto nel repertorio classico, ed esecuzione al pianoforte dei due primi lavori scritti (la composizione per banda e la composizione per orchestra); b) concertazione e direzione di un pezzo per banda. Le due partiture di cui alla prima prova ed il pezzo da concentrare e dirigere di cui alla seconda prova sono dati in visione al candidato, introdotto nella, sala di esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice. Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova in ogni singola seduta. La durata di ciascuna prova pratica è stabilita in quarantacinque minuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1220#art-4

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