Art. 5
In vigore dal 12 gen 1958
La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta:
a) da un ufficiale ammiraglio o generale della Marina militare, presidente;
b) da quattro membri tecnici di cui:
un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica governativa o pareggiata;
un direttore d'orchestra;
due maestri specializzati nella tecnica per banda;
c) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario (senza voto).
Il Ministro ha facoltà di nominare personale addetto alla vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1220#art-5