Art. 3
In vigore dal 12 gen 1958
Le tre prove orali consistono in:
a) discussioni sulle prove scritte;
b) interrogazioni sulla storia ed estetica della musica, sulle forme musicali e sugli sviluppi dell'armonia, del contrappunto e della fuga, dalle origini all'epoca contemporanea;
c) interrogazioni sulla organizzazione di complessi orchestrali, bandistici e di fanfare, e sulla tecnica, sulla storia, sull'insegnamento e sulla fabbricazione degli strumenti della banda e dell'orchestra.
Il tempo massimo stabilito per ciascuna prova orale è di un quarto d'ora.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1220#art-3