Art. 6
In vigore dal 12 gen 1958
Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a quaranta per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.
A tal fine ciascun concorrente allegherà alla domanda di ammissione al concorso:
a) una propria composizione per orchestra o per voce o voci e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);
b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;
c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;
d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;
e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.
Per i titoli indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di settantacinque punti, ripartiti come segue:
da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera a);
da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera b);
da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera c);
da 1 a 30 punti per i titoli di cui alla lettera d);
da 1 a 15 punti per i titoli di cui alla lettera e).
Alle prove orali sono ammessi i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.
Alle prove pratiche sono ammessi i candidati che anche in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.
Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.
La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo con i punti conseguiti nelle nove prove di esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1220#art-6