Art. 6

In vigore dal 12 gen 1958
Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a quaranta per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi. A tal fine ciascun concorrente allegherà alla domanda di ammissione al concorso: a) una propria composizione per orchestra o per voce o voci e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto); b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte; c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale; d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda; e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica. Per i titoli indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di settantacinque punti, ripartiti come segue: da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera a); da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera b); da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera c); da 1 a 30 punti per i titoli di cui alla lettera d); da 1 a 15 punti per i titoli di cui alla lettera e). Alle prove orali sono ammessi i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. Alle prove pratiche sono ammessi i candidati che anche in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse. La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo con i punti conseguiti nelle nove prove di esame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1220#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo