Art. 2

In vigore dal 12 gen 1958
Le prove scritte consistono nei seguenti quattro lavori su temi dati dalla Commissione: a) sviluppate su due o più pentagrammi, quali guida istrumentale, un tema dato, adatto per lavoro per banda, che potrà essere: una marcia eroica, funebre o trionfale, un preludio, un brano imitato e fugato o la 1ª parte di un primo tempo di sonata o di sinfonia o di uno scherzo o di un rondò. Una parte di tale lavoro dovrà essere istrumentata per banda completa; b) sviluppare su due o più pentagrammi quale guida istrumentale, un tema dato, adatto per orchestra, o per voce (o voci) e orchestra, con eventuali parole di testo o di programma, che potrà essere: un intermezzo o un interludio, una lirica, un breve poemetto, una breve scena drammatica. Un brano di tale lavoro dovrà essere istrumentato per adatto complesso orchestrale c) ridurre per banda un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo; d) ridurre per orchestra un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo. Sono assegnate 16 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere a) e b), 14 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere c) e d). Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato per coloro che fruiscono della concessione di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1220#art-2

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