Art. 6
In vigore dal 13 giu 1957
Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore o per esame di idoneità cui sono ammessi gli alunni privatisti che abbiano conseguito la licenza da scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale intendono iscriversi.
È consentito il passaggio dalle sezioni ordinarie degli Istituti tecnici commerciali alle sezioni specializzate per il commercio con l'estero, previo esame di integrazione sulle materie non comprese nei programmi di insegnamento delle sezioni ordinarie ma previste dai programmi di insegnamento relativi alla classe delle sezioni specializzate cui si vuole accedere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-22;347#art-6