Art. 1

In vigore dal 13 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185; Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 609; Veduto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: . Il corso di studi nelle sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali ha durata quinquennale.
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