Art. 3
In vigore dal 13 giu 1957
Nell'annessa tabella firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il commercio con l'estero, sono fissati:
a) gli insegnamenti per i quali si costituiscono cattedre di ruolo;
b) gli insegnamenti da affidarsi per incarico;
c) i raggruppamenti di materie da affidarsi al medesimo insegnante;
d) gli orari d'obbligo dei singoli insegnanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-22;347#art-3