Art. 7
In vigore dal 13 giu 1957
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI -
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 126. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-22;347#art-7