Art. 4

In vigore dal 13 giu 1957
Per l'accesso alle cattedre indicate nella tabella annessa, valgono i titoli previsti dalle tabelle allegate al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-22;347#art-4

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