Art. 2
In vigore dal 13 giu 1957
Nelle sezioni di cui all'articolo precedente si insegnano: religione, lettere italiane, storia, matematica, fisica, scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica, merceologia, prima lingua straniera, (francese), seconda lingua straniera (inglese), terza lingua straniera (tedesco o spagnolo), computisteria e ragioneria con esercitazioni, tecnica commerciale con esercitazioni (tecnica dei trasporti e delle assicurazioni, tecnica bancaria e mercantile, tecnica e disciplina del commercio estero e dei cambi, dogane), istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica, calligrafia, stenografia, dattilografia, educazione fisica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-22;347#art-2