Capo III
Art. 102
Ricorso gerarchico
In vigore dal 9 feb 1957
Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso gerarchico al ministro che provvede con decreto motivato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-102