Sez. II

Art. 106

Archiviazione degli atti

In vigore dal 9 feb 1957
Il capo del personale, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio o dell'ufficio competente perché provveda alla irrogazione della punizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-106

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