Capo III
Art. 101
Procedimento per l'irrogazione della censura
In vigore dal 9 feb 1957
Il superiore competente a norma dell' ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall' assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.
Copia della comunicazione è immediatamente rimessa al capo del personale insieme con le contestazioni e le giustificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-101