Capo III

Art. 100

Censura

In vigore dal 9 feb 1957
La censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche è preposto ad un ramo della amministrazione. Salvo quanto previsto dall' per i direttori generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono direttamente dall'autorità centrale la sanzione è inflitta dal ministro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-100

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