Capo II
Art. 98
Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-98