Art. 102 · Ricorso gerarchico
Capo III

Art. 102

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Ricorso gerarchico

In vigore dal 9 feb 1957
Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso gerarchico al ministro che provvede con decreto motivato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-102