Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo VII

Art. 38

In vigore dal 15 nov 1956
All'atto del pareggiamento la scelta dei professori è fatta per ciascuna materia da una Commissione nominata e composta a norma dell', comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (modif. dall'art 70, del testo unico istruzione superiore e dall' del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238).
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