Art. 2

In vigore dal 15 nov 1956
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato alle Facoltà di magistero delle Università statali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 agosto 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 94 - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-rd-2

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