Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila›Titolo VI
Art. 37
In vigore dal 15 nov 1956
Per lo stato giuridico del personale di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-37