Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo VI

Art. 37

In vigore dal 15 nov 1956
Per lo stato giuridico del personale di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo