Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo VI

Art. 34

In vigore dal 15 nov 1956
Il personale ausiliario è nominato dal Consiglio di amministrazione e non potrà superare il numero di tre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo