Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo VI

Art. 35

In vigore dal 15 nov 1956
Al personale di segreteria ed ausiliarlo compete il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie di personale statale in esercizio nelle Università. L'annessa tabella determina, per il personale di segreteria, gli anni di permanenza in ciascuno dei coefficienti previsti, ai fini del trattamento economico, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Il passaggio da un coefficiente all'altro è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. È parimenti subordinata a giudizio favorevole del predetto Consiglio l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per il personale di cui ai presente titolo, attribuzione che si effettua in base ai criteri previsti dai citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
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