Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo V

Art. 32

In vigore dal 15 nov 1956
Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse e sopratasse pagate. La tassa di diploma dev'essere versata all'Erario ed il pagamento è fatto mediante cartolina vaglia indirizzata al procuratore del Registro della città sede dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-32

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