Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila›Titolo V
Art. 27
In vigore dal 15 nov 1956
Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all' del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-27