Art. 27
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo V

Art. 27

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In vigore dal 15 nov 1956
Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all' del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-27