Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo IV

Art. 24

In vigore dal 15 nov 1956
I posti di lettore e di assistente straordinario sono determinati a seconda del bisogno, dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso in misura non superiore a sei; essi sono nominati con l'osservanza delle disposizioni vigenti per gli assistenti e lettori straordinari nelle Università ed Istituti superiori di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.
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