Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 15 nov 1956
Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo.
in ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il conferimento e la retribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Università di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-21