Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo IV

Art. 21

In vigore dal 15 nov 1956
Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo. in ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il conferimento e la retribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Università di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-21

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