Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila›Titolo VI
Art. 34
34 / 39In vigore dal 15 nov 1956
Il personale ausiliario è nominato dal Consiglio di amministrazione e non potrà superare il numero di tre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-34