Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila›Titolo VII
Art. 38
38 / 39In vigore dal 15 nov 1956
All'atto del pareggiamento la scelta dei professori è fatta per ciascuna materia da una Commissione nominata e composta a norma dell', comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (modif. dall'art 70, del testo unico istruzione superiore e dall' del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-38