Capo II
Art. 5
In vigore dal 1 lug 1956
La costruzione delle opere sceniche e di quelle temporanee per la ripresa può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte, quando i supporti delle opere costituiscano sicuro sostegno per i lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-5