Capo I

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei presente decreto si applicano ai lavori, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: a) per le riprese dei film dalle imprese della produzione cinematografica e da quelle che gestiscono teatri di posa, ivi comprese le costruzioni e demolizioni di scene e le opere provvisorie in genere e le relative lavorazioni accessorie svolgentisi sia in teatri di posa che in esterno; b) agli stessi lavori di cui alla precedente lettera a) svolti dalle imprese della ripresa televisiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-1

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