Capo I

Art. 3

In vigore dal 1 lug 1956
Nella esecuzione dei lavori indicati nell' devono essere altresì osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni dettate: a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni; b) nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, limitatamente ai lavori di costruzioni di opere sceniche, temporanee, fisse all'aperto di qualsiasi altezza, se in muratura, e di altezza superiore a metri 10, se realizzate con altri materiali; c) nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro. Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e 20 marzo 1956, n. 321, si applicano anche ai lavori di cui all' eseguiti in sotterraneo o nei cassoni ad aria compressa dai dipendenti dalle imprese soggette al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-3

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