Capo I
Art. 2
In vigore dal 1 lug 1956
Sono vietati la costruzione, il noleggio, la concessione in uso e l'esercizio dei teatri di posa e televisivi, dei mezzi tecnici, degli scenari ed ambienti di lavoro in genere, nonché la installazione di impianti ed attrezzature che non siano rispondenti alle norme del presente decreto.
È altresì vietato l'impiego di pellicola vergine con supporto che non sia del tipo detto comunemente ininfiammabile o di sicurezza, tanto nella ripresa cinematografica e televisiva che nella stampa di copie positive di film.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-2