Capo I

Art. 2

In vigore dal 1 lug 1956
Sono vietati la costruzione, il noleggio, la concessione in uso e l'esercizio dei teatri di posa e televisivi, dei mezzi tecnici, degli scenari ed ambienti di lavoro in genere, nonché la installazione di impianti ed attrezzature che non siano rispondenti alle norme del presente decreto. È altresì vietato l'impiego di pellicola vergine con supporto che non sia del tipo detto comunemente ininfiammabile o di sicurezza, tanto nella ripresa cinematografica e televisiva che nella stampa di copie positive di film.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo