Capo I
Art. 4
In vigore dal 1 lug 1956
All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano i lavori indicati nell', i dirigenti, i preposti ed i lavoratori addettivi, nonché i costruttori, i noleggiatori, i concedenti, limitatamente alla disposizione dell' primo comma e coloro che esercitano l'attività di stampa di copie positive di film, limitatamente alla disposizione dell' secondo comma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-4