Capo II

Art. 10

In vigore dal 1 lug 1956
Dagli elementi delle costruzioni sceniche e temporanee in demolizione devono essere estratti o ribattuti o altrimenti resi inoffensivi i chiodi e gli altri, materiali acuminati o taglienti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-10

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