Capo III
Art. 12
In vigore dal 1 lug 1956
I ponti-luce, sia fissi che mobili, per il servizio dei riflettori di scena devono essere costruiti a regola d'arte, preferibilmente con elementi prefabbricati di facile montaggio e smontaggio.
I sostegni verticali delle impalcature devono avere una base di appoggio sufficientemente ampia, sbadacchiature e controventature, atte ad evitare cedimenti o sbandamenti del ponte. Quando la lunghezza del ponte supera i metri 6, le travi portanti delle impalcature devono essere rinforzate mediante puntelli, saettoni o tiranti di sostegno, atti ad evitare anche pericolose oscillazioni.
I ponti-luce devono avere una larghezza tale da garantire un sicuro transito e, comunque, non inferiore a cm. 80 e devono essere provvisti di parapetto normale con arresto al piede sui lati nei quali non sono usati i riflettori. Le fronti di servizio dei riflettori devono, invece, essere provviste di un parapetto, costituito da un solido corrente orizzontale, fissato a montanti intermedi, variabile in altezza da m. 1 a m. 1,40 a seconda delle dimensioni di ingombro dei riflettori usati. Le varie tratte del corrente orizzontale possono essere scorrevoli sui montanti con dispositivi di arresto all'altezza voluta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-12