Capo IV
Art. 14
In vigore dal 1 lug 1956
Per l'alimentazione di macchine ed apparecchiature elettriche mobili devono essere usati conduttori elettrici flessibili aventi un rivestimento tale da garantire, oltre un adeguato isolamento elettrico, anche un'alta resistenza meccanica contro l'usura ed il deterioramento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-14