Capo V
Art. 18
In vigore dal 1 lug 1956
Qualora per numero di persone da impiegare in una ripresa o per altre cause, vi siano particolari rischi d'incidenti, i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, rendere edotti i lavoratori mediante idonee segnalazioni dei rischi specifici cui sono esposti e delimitare con segnali evidenti i movimenti delle masse di lavoratori e le zone di pericolo.
Quando i segnali e le delimitazioni non devono apparire nei campo scenico, i lavoratori devono essere guidati da persone a conoscenza dei pericoli inerenti alla azione da riprendere e degli spostamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-18