Capo VII

Art. 23

In vigore dal 26 apr 1995
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli secondo comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758; b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli secondo e terzo comma, 14, 22; c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli ; d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all', primo e secondo comma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art.26, comma 26, lettera a) che "nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"," Ha inoltre disposto (con l'art.26, comma 26, lettera b) che "le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";" Ha inoltre disposto (con l'art.26, comma 26, lettera c) che " nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-23

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