Capo VII

Art. 26

In vigore dal 26 apr 1995
I preposti sono puniti: a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli secondo e terzo comma, 13, 17. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758; b) con l'ammenda, da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli ; c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all', secondo comma. --------------- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art.26, comma 29, lettera a) che "nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"." Ha inoltre disposto (con l'art.26, comma 29, lettera b) che "nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-26

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