Capo V
Art. 17
In vigore dal 1 lug 1956
Quando nella ripresa cinematografica o televisiva non possono apparire, per esigenze sceniche, i mezzi di sicurezza previsti dalle vigenti norme generali e speciali di prevenzione infortuni sul lavoro, devono essere adottate idonee cautele per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.
Cautele devono essere altresì adottate nella ripresa di scene riproducenti infortuni, incidenti od altre condoni di pericolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-17