Capo IV
Art. 15
In vigore dal 1 lug 1956
Le derivazioni elettriche, siano esse eseguite su quadri fissi o volanti, con spine o comunque ad elementi innestabili, devono avere le parti in tensione protette in modo da evitare contatti accidentali con le persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-15