Capo IV

Art. 15

In vigore dal 1 lug 1956
Le derivazioni elettriche, siano esse eseguite su quadri fissi o volanti, con spine o comunque ad elementi innestabili, devono avere le parti in tensione protette in modo da evitare contatti accidentali con le persone.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-20;322#art-15

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